Il Ravvedimento operoso, regolamentato per la prima volta dall’art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è un istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario. Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato.
Il ravvedimento è possibile a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.